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NOME

 

 ARTICOLO 1 – L’Associazione Italiana di Storia della Farmacia (A.I.S.F.), fondata in Bolzano il 2 giugno 1950, trasformata successivamente in Accademia Italiana di Storia della Farmacia, ha sede presso il domicilio del suo Presidente pro tempore.

Essa ha per fine la diffusione e l’incremento degli sudi storico-farmaceutici in tutti i loro aspetti e rapporti con le scienze affini. Non ha scopo di lucro.

Ottempera ai suoi scopi:

  • con le riunioni ordinarie (Convegni e Congressi nazionali e internazionali) e straordinarie;
  • con il promuovere le ricerche e studi di Storia della Farmacia e scienze affini;
  • con la diffusione della disciplina mediante pubblicazioni, conferenze, corsi di studio;
  • con la raccolta di cimeli e di materiale librario;
  • con concorsi a premio;
  • con lo svolgere opera affinché la Storia della Farmacia sia accolta come materia di insegnamento in tutte le facoltà di Farmacia;
  • con l’allacciare rapporti con le società similari straniere e mantenere rapporti di studio con esse.

 

ARTICOLO 2 – L’A.I.S.F. è apolitica e indipendente da qualsiasi Ente.

ARTICOLO 3 – L’A.I.S.F. si compone si Soci effettivi, corrispondenti, onorari e benemeriti.

  • Sono Soci Effettivi i farmacisti italiani che abbiano dimostrato di svolgere attività con pubblicazioni scientifiche storico-farmaceutiche e i soci corrispondenti dopo quattro anni di iscrizione durante i quali abbiano dimostrato interesse alla vita dell’Accademia, partecipando attivamente alle riunioni e collaborato alle esigenze organizzative. Il Consiglio di Reggenza può proporre la nomina a Soci effettivi di Soci corrispondenti non farmacisti. Il numero dei Soci effettivi è limitato a 50.
  • Sono Soci corrispondenti coloro che accettano gli indirizzi dell’A.I.S.F. e intendono cooperare al raggiungimento dei fini che la stessa si propone.
  • I Soci onorari vengono scelti fra coloro di riconosciuta benemerenza scientifica o che abbiano contribuito con opere agli scopi dell’A.I.S.F.
  • Soci benemeriti sono coloro che contribuiscono all’attività e progresso dell’A.I.S.F.

 

I Soci corrispondenti sono nominati dal Consiglio di Reggenza e convalidati dall’Assemblea dei Soci; i Soci effettivi, onorari e benemeriti sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Reggenza.

ARTICOLO 4 – L’A.I.S.F. è retta da un Consiglio di Reggenza composto da 11 membri, dei quali 6 effettivi e 5 corrispondenti, che siano iscritti all’A.I.S.F. da almeno due anni.

Il Consiglio è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 5 – Il Consiglio di Reggenza elegge nel suo seno il Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Per la validità della distribuzione delle cariche occorrono i 2/3 di voti favorevoli.

ARTICOLO 6 – L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci effettivi e corrispondenti. L’Assemblea ordinaria è convocata di regola in occasione dei convegni annuali.
In essa viene data relazione morale e finanziaria dell’anno decorso, e si trasforma in Assemblea Elettorale alla scadenza del mandato del Consiglio di Reggenza.
Vi partecipano con diritto di voto i soci effettivi e corrispondenti in regola con le quote associative. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, a distanza almeno di 24 ore, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Saranno considerati presenti ( e valido il loro voto) quei Soci che, pur assenti, avranno fatto pervenire il loro voto per posta o a mano a mezzo di un Socio, prima dell’inizio della votazione.
Ogni Socio ha diritto a ricevere 5 deleghe.
L’Assemblea straordinaria convocata su richiesta di almeno 4 membri del Consiglio di Reggenza o di 20 Soci effettivi.

ARTICOLO 7 – All’Assemblea Elettorale partecipano con diritto di voto, tanto i Soci effettivi che i Soci Corrispondenti, per la nomina del Consiglio di Reggenza.
Risulteranno eletti i 6 Soci effettivi e i 5 Soci corrispondenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi.
Saranno annullate le schede recanti un numero maggiore di nominativi per le due categorie.
Il Socio che alla data dell’Assemblea Elettorale non è in regola con le quote non ha diritto al voto. Qualora fosse ricorso alla espressione del voto tramite posta o a mano a mezzo di altro Socio con il sistema della doppia busta, questa viene distrutta.

ARTICOLO 8 – Il Socio che senza giustificati motivi non partecipa alla vita associativa dell’A.I.S.F. per un triennio, o è moroso nei contributi, è considerato dimissionario.

ARTICOLO 9 – I Soci possono presentare le dimissioni spontanee per iscritto entro il 1° Novembre di ogni anno.

ARTICOLO 10 – I Soci sono tenuti ad aiutarsi vicendevolmente nel campo delle loro ricerche e dei loro studi e sono tenuti a far pervenire al Consiglio di Reggenza copia di tutti i loro lavori.

ARTICOLO 11 – Il Consiglio di Reggenza è competente su tutto quanto concerne il funzionamento dell’A.I.S.F. ; è responsabile dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Accademia e provvede agli atti di gestione che non siano di competenza dell’Assemblea e in rapporto alle singole cariche.
Il Presidente potrà in caso di urgente necessità adottare provvedimenti che verranno presentati al Consiglio di Reggenza per la loro ratifica.

ARTICOLO 12 – Il Presidente vigila su tutte le attività e manifestazioni della vita dell’Accademia e sul funzionamento dei servizi. Cura l’osservanza dello Statuto, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Reggenza e le Assemblee dei Soci; dirige le votazioni e ne proclama i risultati. Firma gli atti sociali, rappresenta legalmente l’Accademia a tutti gli effetti.
Il Vice Presidente coadiuva e supplisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

ARTICOLO 13 – Il Segretario assiste il Presidente in tutte le sue funzioni: sorveglia il regolare andamento dei servizi, disbriga la corrispondenza, custodisce l’Archivio dell’Accademia, redige i processi verbali delle riunioni e li sottoscrive col Presidente, tiene aggiornati gli elenchi dei Soci. Tiene nota dei presenti alle riunioni, degli scritti presentati, degli uffici occupati, delle benemerenze acquistate da ciascun Socio.

ARTICOLO 14 – Il patrimonio sociale è costituito, oltre che dalle quote associative annuali, da qualsiasi contributo o sovvenzione che possa provenire dagli associati o da terzi e da enti pubblici o privati, sotto forma di concessioni o donazioni, nonché dei mobili e immobili di cui dovrà tenersi inventario aggiornato.

ARTICOLO 15 – Il Tesoriere cura l’Amministrazione dei proventi dell’Accademia, provvede alle spese di intesa con il Presidente o con il Consiglio di Reggenza qualora rappresentino carattere di eccezionalità, prepara bilanci preventivi e consuntivi da esporre in Assemblea per l’approvazione previo esame e conferma del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 16 – L’Assemblea ordinaria elettorale nomina tre revisori effettivi dei conti e un supplente. Essi durano in carica tre anni.

ARTICOLO 17 – I Soci hanno diritto di leggere le loro comunicazioni nelle riunioni di studio e nei convegni nazionali ed internazionali. La Presidenza può ammettere a leggere i propri scritti anche a persone estranee all’Accademia, purché i loro lavori interessino gli scopi della stessa e la persona sia stata presentata da un Socio.
Per la pubblicazione sugli organi dell’Accademia è giudice inappellabile il Consiglio di Reggenza.

ARTICOLO 18 – Per il raggiungimento dei suoi fini L’Accademia può bandire concorsi ed assegnare premi di sua iniziativa o di iniziativa altrui quando ne abbia ricevuto e accettato il mandato.
Nessun concorso a premio può essere approvato se prima non sarà stanziata in bilancio la spesa corrispondente.
Dei concorsi banditi sarà data comunicazione, entro il 30 dicembre di ogni anno, a titolo informativo, al Ministero della P.I., alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti, nonché alla Presidenza della Facoltà di Farmacia delle varie sedi universitarie.

ARTICOLO 19 – L’Assegnazione dei premi dovrà essere approvata dall’Assemblea, sentite le relazioni delle Commissioni giudicatrici all’uopo nominate dal Consiglio di Reggenza.

ARTICOLO 20 – La durata dell’Accademia è illimitata.

L’Accademia si estingue:

 

  • per volontà dei 4/5 dei Soci;
  • per mancanza di tutti i Soci;
  • per l’impossibilità di conseguire le finalità statutarie.

 

 

 

I beni che resteranno dopo la liquidazione, saranno devoluti a un Ente con finalità similari, da designarsi, avente sede nel territorio nazionale.

ARTICOLO 21 – Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge; ciò è da valere anche nel caso che l’Accademia conseguisse la personalità giuridica.

 

 
     

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